Art. 4
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, e dell'articolo 3, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.